mercoledì 26 settembre 2012


Quinto Conto Energia: precisazioni su definizione di edificio energeticamente certificabile


la definizione di “edificio energeticamente certificabile” si applica ai soli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative di cui all’art. 8 e allegato 4 del DM 5.7.2012.
A tale riguardo un edificio risulta energeticamente certificabile, anche in assenza di un impianto termico, purché esista un fabbisogno energetico da soddisfare, al fine di garantire un adeguato comfort termico.
In merito alla definizione di “edificio energeticamente certificabile” restano confermati tutti gli altri punti riportati nella citata news.

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